 Gestione previdenziale del personale docente e ricercatore
 Collocamento a riposo
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Qualifica |
Normativa |
Richiesta |
Professori Ordinari |
Legge 18/03/1958, n. 311 art. 15
"I Professori Universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età."
D.P.R. 11/07/1980 n. 382 art. 110 - Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari
"Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della Legge 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data si applicano le norme già vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo (comma aggiunto dall'art. 16 della legge 9 dicembre 1985, n. 705)."
Legge 07/08/1990, n. 239 art. 1, comma 1
"Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è opzionale, fermo restando il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti."
D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 art. 16 - Prosecuzione del rapporto di lavoro
"È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti."
Legge 28/12/1995, n. 549 art. 1, comma 30
"La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, è ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996."
Sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti.
Legge 04/11/2005, n. 230
- art. 1, comma 17
"Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età."
- art. 1, comma 18
"I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni."
- art. 1, comma 19
"I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita."
Legge 24.12.2007, n. 244 art. 2, comma 434 - Legge finanziaria 2008
"A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico." |
Fac-simile |
Professori Associati |
D.P.R. 11/07/1980, n. 382
- art. 22., stato giuridico dei professori associati
"Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorità competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto."
- art. 24., collocamento a riposo
"I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età (così sostituito dall'art. 6 della Legge 9 dicembre 1985, n. 705)."
Legge 07/08/1990, n. 239
- art. 2, comma 1
"I Professori universitari associati, fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti, sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e a riposo (cinque anni) dopo il collocamento fuori ruolo."
- art. 2, comma 2
"I professori associati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, sono riammessi, a domanda, in servizio e contestualmente collocati fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che essi non raggiungano il settantesimo anno di età entro l'anno accademico in corso. La domanda di riammissione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, Art. 16. - Prosecuzione del rapporto di lavoro
"È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti."
Legge 28/12/1995, n. 549, art. 1, comma 30
"La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che recede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, è ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, già disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. (sono esclusi i docenti che necessitano del periodo di cinque anni fuori ruolo per raggiungere l'età di pensionamento prevista dai regimi vigenti)."
Legge 04/11/2005, n. 230
- art. 1, comma 17
"Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età."
- art. 1, comma 18
"I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni."
- art. 1, comma 19
"I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita."
Legge 24/12/2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008 - Interventi sulle missioni - art. 2, comma 434
"A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico." |
Fac-simile |
Ricercatori Universitari |
D.P.R. 11/07/1980, n. 382, art. 34 comma 7
"I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età."
D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, art. 16. - Prosecuzione del rapporto di lavoro
"È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti."
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Fac-simile |
Assistenti |
Legge 18-3-1958 n. 349 art. 11
"Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65 anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di età."
D.Lgs. 30/12/1992, n. 503 art. 16. - Prosecuzione del rapporto di lavoro
"È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti." |
Fac-simile |
 Pensione e buonuscita
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Richiesta di pensionamento
Dichiarazione indennità di buonuscita (file RTF)
Pagamento pensioni
Buonuscita
- Modulo accreditamento bancario (file PDF)
- Modulo accreditamento postale (file PDF)
L'Ufficio Pensioni è disponibile a fornire conteggi informali sia per la pensione che per le liquidazioni al personale che abbia i requisiti. Gli interessati potranno inviare la richiesta di conteggio direttamente all'ufficio competente, utilizzando il modulo che segue.
Richiesta di conteggi per pensione e liquidazione (file RTF)
 Fondo credito
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Adesione volontaria fondo credito all'atto del collocamento a riposo
Nota operativa n.1 del 29.02.2008
Modulo di adesione (file PDF)
 Trattamenti pensionistici
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Dal 1 luglio 2005, l'INPDAP è subentrata all'Università nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Tale Istituto, con la circolare n.1 del 25.01.2005, ha comunicato il passaggio delle competenze all'INPDAP in materia pensionistica ed alle nuove modalità volte al riconoscimento di un trattamento pensionistico, nonché per le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, computi, ecc. .
Le istanze relative alle prestazioni, ai fini pensionistici, quali computo, riscatto, ricongiunzione, ecc., dovranno essere presentate direttamente all'INPDAP di Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55.
Copia dell'istanza potrà essere inviata, per conoscenza, all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - Ufficio Pensioni - Via Amm. Acton 38 - 80133 Napoli, utilizzando il fac-simile di lettera di accompagnamento (file RTF).
Le istanze relative ai riscatti, ai fini della buonuscita, dei periodi e/o servizi resi dal dipendente, dovranno essere richieste e/o debitamente compilate direttamente all'Ufficio Pensioni di questo Ateneo.
Richiesta |
Normativa |
Modulistica |
Computo di servizi resi allo stato con iscrizione all'INPS e servizi resi ad Enti diversi |
D.P.R. n. 1092/1973, art. 11 e 12 |
File PDF |
Computo servizio militare |
Legge n. 274/1991 |
File PDF |
Riscatto titoli di studio e servizi |
D.Lgs. n. 184/1997
D.Lgs. n. 654/1996 |
File PDF |
Ricongiunzione periodi contributivi INPS |
Legge n. 29/1979, art.2 |
File PDF |
Ricongiunzione contributi Casse liberi professionisti |
Legge n.45/1990 |
File PDF |
Ricongiunzione servizi resi allo Stato e ad enti locali |
Legge n. 523/1954
D.P.R. n. 761/1973
D.P.R. n. 1092/1973 |
File PDF |
Contribuzione Volontaria |
D.Lgs. n.184/1997 |
File PDF |
Costituzione Posizione Assicurativa |
D.P.R. n. 1092/1973, art. 124
Legge n. 322/1958 |
File PDF |
Totalizzazione Italia |
Legge n.388/2000, art.71
D.M. n. 57/2003 |
File PDF |
Totalizzazione Stati C.E. |
Regolamento C.E. n. 1606/1998 |
File PDF |
Maternità
Riscatto congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro
Richiesta contribuzione figurativa per periodo al di fuori del rapporto di lavoro |
D.Lgs. n. 151/2001, art. 35 comma 5
D.Lgs. n. 151/2001, art.25 comma 2
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File PDF
File PDF
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Riconoscimento inabilità
Causa di servizio
Cause non dipendenti dal servizio |
D.P.R. n. 1092/1973 artt. da 64 a 84, 92, 93, 139, 140, da 163 a 196
Legge n. 335/95, art. 2 comma 12
D.M. del Tesoro n. 187/1997 |
File RTF
File RTF
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Lavoratori invalidi
Contribuzione figurativa per maggiorazioni di servizio |
Legge n. 388/2000, art. 80 comma 3
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File RTF
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 Gestione previdenziale del personale tecnico e amministrativo
 Pensione e buonuscita
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Tipologia di pensione |
Modulistica |
Pensione diretta di anzianità (link sito INPDAP) (All.1) |
link sito INPDAP (All.2) |
Pensione diretta di inabilità (link sito INPDAP) (All.3) |
Link sito INPDAP (All. 4) |
Pensione diretta di privilegio (link sito INPDAP)(All.5) |
Link sito INPDAP (All.6) |
Pensione diretta di vecchiaia (link sito INPDAP)(All.7) |
Link sito INPDAP (All.8) |
Pensione subito |
Link sito INPDAP (All.9) |
Pagamento pensione
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Modulistica prestazioni varie (All.10)
Buonuscita e TFR
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BUONUSCITA link sito INPDAP (All. 11) |
D.P.R. 1032 del 29.12.1973 e succ. mod. |
Modulo accredito bancario (sito INPDAP) (All. 12)
Modulo accredito postale (sito INPDAP) (All. 13) |
TFR Link sito INPDAP (All.14) |
D.P.C.M. del 20.12.99 e succ. mod. |
Modulo accredito bancario (sito INPDAP) (All. 12)
Modulo accredito postale (sito INPDAP) (All. 13) |
L'Ufficio Pensioni è disponibile a fornire conteggi informali sia per la pensione che per le liquidazioni al personale che abbia i requisiti. Gli interessati potranno inviare la richiesta di conteggio direttamente all'ufficio competente, utilizzando l'apposito modulo (All. B).
 Pensione part time
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D.M. n.331 del 29 luglio 1997. (All.16)
Con l'emanazione del D.M. 331/97 è possibile cumulare il trattamento pensionistico di anzianità con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, purchè in possesso dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella Legge 449/97.
La trasformazione a tempo parziale decorre dalla medesima data del trattamento di pensione.
La prestazione a tempo parziale è fissata in misura non inferiore al 50% dell'orario completo e non è consentito il rientro a tempo pieno.
Si segnale che il trattamento di fine rapporto è liquidato esclusivamente alla data della cessazione definitiva del rapporto di lavoro e che il periodo prestato a tempo parziale è valido ai fini del trattamento stesso.
 Fondo credito
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Adesione volontaria fondo credito all'atto del collocamento a riposo
Nota operativa n.1 del 29.02.2008 (ALL. 17)
Modulo di adesione (file PDF (ALL. 18))
 Trattamenti pensionistici
......... blablabla ..........
Dal 1 luglio 2005, l'INPDAP è subentrata all'Università nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.
Tale Istituto, con la circolare n.1 del 25.01.2005, ha comunicato il passaggio delle competenze all'INPDAP in materia pensionistica ed alle nuove modalità volte al riconoscimento di un trattamento pensionistico, nonchè per le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, ricongiunzioni, computi, ecc. .
Le istanze relative alle prestazioni, ai fini pensionistici, quali computo, riscatto, ricongiunzione, ecc. dovranno essere presentate direttamente all'INPDAP di Napoli, via Alcide De Gasperi 55.
Copia dell'istanza potrà essere inviata, per conoscenza, all'Università degli Studi di Napoli Parthenope" - Ufficio Pensioni - Via Amm. Acton 38 - 80133 Napoli, Utilizzando il fac-simile di lettera di accompagnamento (All. A).
Le istanze relative ai riscatti, ai fini della buonuscita, dei periodi e/o servizi resi dal dipendente, dovranno essere richieste e/o debitamente compilate direttamente all'Ufficio Pensioni di questo Ateneo.
Richiesta |
Normativa |
Modulistica |
Computo di servizi resi allo stato con iscrizione all'INPS e servizi resi ad Enti diversi |
D.P.R. n. 1092/1973, art. 11 e 12 |
File PDF (All. C) |
Computo servizio militare |
Legge n. 274/1991 |
File PDF (All. D) |
Riscatto titoli di studio e servizi |
D.Lgs. n. 184/1997
D.Lgs. n. 654/1996 |
File PDF (All. F) |
Ricongiunzione periodi contributivi INPS (All. G) |
Legge n. 29/1979, art.2 |
File PDF (All. H) |
Ricongiunzione contributi INPS versati da Enti disciolti (All. 17) |
Legge 7/02/1979 n.29, art.6 |
File PDF (All. 18) |
Ricongiunzione contributi casse liberi professionisti (All. I) |
Legge 5/03/1990 n.45 |
File PDF (All. L) |
Ricongiunzione servizi resi allo Stato e ad Enti locali |
D.P.R. n. 1092/1973, artt.113 e 115 |
File PDF (All. M) |
Contribuzione Volontaria (All. N) |
D.Lgs. n.184/1997 |
File PDF (All.O) |
Costituzione Posizione Assicurativa (All. P) |
D.P.R. n. 1092/1973, art. 124
Legge n. 322/1958 |
File PDF (All. Q) |
Totalizzazione Italia (All. R) |
Legge n.388/2000, art.71
D.M. n. 57/2003
D.Lgs. 2/02/2006 n.42 |
File PDF (All. S) |
Totalizzazione Stati C.E. (All. T) |
Regolamento C.E. n. 1606/1998 |
File PDF (All. U) |
Maternità
Riscatto congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro (All. V)
Contribuzione figurativa per periodo al di fuori del rapporto di lavoro (All. Y) |
D.Lgs. n. 151/2001, art. 35 comma 5
D.Lgs. n. 151/2001, art.25 comma 2
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File PDF (All. W)
File PDF (All. J)
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Lavoratori invalidi
Centralinisti non vedenti: contribuzione figurativa per maggiorazioni di servizio
Lavoratori sordomuti e invalidi: contribuzione figurativa per maggiorazioni di servizio |
Legge n. 29/02/1985 n.113, art.9
Legge n. 23/12/2000 n.388, art.80 comma 3
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File RTF
File RTF
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Riconoscimento inabilità
Per causa di servizio
Per cause non dipendenti dal servizio |
D.P.R. n. 1092/1973 artt. da 64 a 80, 92, 93, 139, 140, da 163 a 196
Legge n. 335/95, art. 2 comma 12
D.M. del Tesoro n. 187/1997 |
File RTF
File RTF
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