Prot.n.21120 del 29/09/2008
Al Personale Docente
Università “Parthenope” di Napoli
LORO SEDI
Oggetto: Nuova disciplina della proroga del servizio oltre il compimento del limite di età
Il Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008, ha introdotto significative novità alla disposizione già prevista dall’art. 16 del D.Lgs 503/1992 a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
La norma, nella sua formulazione originaria, contemplava la facoltà/diritto del dipendente di protrarre per un biennio, oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, la permanenza in servizio attivo e a fronte dell’esercizio della stessa facoltà prevedeva l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Amministrazione, salvo la presenza di motivi ostativi.
Nella nuova formulazione dell’art.16, ad opera del D.L.112/2008, il rapporto dipendente/Amministrazione è invertito nel senso che il dipendente conserva la facoltà di chiedere di permanere in servizio per un biennio ma è nella esclusiva disponibilità dell’Amministrazione di accogliere o meno la richiesta in considerazione della particolare esperienza acquisita dal richiedente e in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.
Altra novità di rilievo è la fissazione di un termine per la presentazione della domanda che può essere presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo.
La norma, sopra citata, fa chiaramente salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge nonché quelli già disposti con provvedimento rettorale purchè il biennio di proroga abbia inizio entro il 31 dicembre 2008.
La nuova norma ha riguardo anche a quelle situazioni in cui le amministrazioni abbiano già adottato provvedimenti ex art 16 D.Lgs 503/92 nei confronti di propri dipendenti distinguendo quelli con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 da quelli con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Mentre per i primi, qualora già adottati, l’Amministrazione dovrà pronunciarsi, con provvedimento motivato valutando la permanenza dei motivi che hanno determinato a suo tempo l’accoglimento dell’istanza nonché, nel merito, valutando la sussistenza di quei motivi di convenienza per l’amministrazione a cui la legge fa riferimento, per i secondi (con decorrenza dal 2010 ) la legge prevede che debbano considerarsi decaduti richiedendo ai dipendenti interessati la presentazione di una nuova istanza nei termini sopra indicati (ventiquattro/dodici mesi precedenti il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo).
I risvolti pratici della nuova configurazione normativa dell’art.16, D.Lgs 503/1992 si possono quindi riassumere nei seguenti punti:
- Per i docenti che hanno in corso un provvedimento di trattenimento in servizio la situazione rimane immutata;
- I provvedimenti di cui in oggetto già approvati riguardanti i trattenimenti in servizio che decorrono dal 1° gennaio ( per i docenti dal 1° novembre) al 31 dicembre 2009 dovranno essere riesaminati e potranno essere riconfermati o meno alla luce dei nuovi parametri indicati dalla legge;
- I provvedimenti de quo già approvati ma con decorrenza dal 1° gennaio (per i docenti 1° novembre) 2010 ( e a maggior ragione quelli con decorrenza successiva) si considerano decaduti;
- I docenti interessati per i quali mancano non più di ventiquattro mesi fino a 12 mesi prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento possono presentare istanza di trattenimento in servizio.
A tal proposito si rammenta che in materia di età pensionabile per il personale docente delle Università l’assetto normativo allo stato attuale si può sinteticamente così delineare:
| Categoria | Limite Età | Limite Età |
| PROFESSORI ASSOCIATI (vincitori di concorso) |
65 anni + 2 anni di proroga eventuali + fuori ruolo |
70 anni (compreso il biennio di proroga) in caso di esercizio dell’opzione per il regime previsto dalla L.230/2005 |
| PROFESSORI ASSOCIATI (ex stabilizzati) |
70 anni + 2 anni di proroga eventuale |
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| PROFESSORI ORDINARI ( entrati in ruolo prima del D.P.R.382/80) |
70 anni + 2 anni di fuori ruolo (attribuito d’ufficio, salvo rinuncia dell’interessato), ovvero in ruolo per effetto della proroga biennale |
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| PROFESSORI ORDINARI (entrati in ruolo dopo il D.P.R. 382/80) |
65/70 anni + 2 anni a tutti gli effetti, ovvero collocamento fuori ruolo opzionale per un massimo di 2 anni fino al 2010 |
Si vuole rammentare che i professori, sia ordinari che associati, nominati secondo la disciplina anteriore al D.P.R.382/80 possono sempre esercitare il diritto di opzione per il regime previsto dalla L.230/2005 che fissa il limite di età a 70 anni (comprensivo del biennio di proroga) non essendo stato fissato un termine per esercitare l’opzione stessa.
Si fa inoltre presente che a decorrere dal 1° gennaio 2010 il regime di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito per cui i riferimenti di cui sopra allo stesso sono validi solo entro la predetta data e secondo lo schema indicato nella circolare inviata con prot. n.7856 del 3 aprile 2008 e a cui si rinvia.
IL RETTORE
(Prof. Gennaro FERRARA)















