In base al Regolamento di Ateneo (D.R. 595 del 29/09/05) l’Ateneo può istituire centri di servizio di Ateneo al fine:
a) della produzione od erogazione o gestione di beni o servizi finalizzati al supporto delle attività didattiche e di ricerca;
b) di soddisfare le esigenze dell'amministrazione centrale mediante un adeguato supporto tecnico ed amministrativo per aspetti organizzativi di particolare complessità e di interesse generale.
La proposta di istituzione dei centri di servizio di Ateneo finalizzati alle esigenze delle attività didattiche e di ricerca, può essere avanzata dal Rettore, dal senato accademico o da almeno tre direttori di dipartimento.Il centro di servizi di Ateneo può essere disattivato su proposta degli stessi soggetti proponenti, a seconda della tipologia di centro istituito.
I centri di servizio di Ateneo funzionano con gli spazi, le attrezzature ed il personale assegnati con l'atto istitutivo o che siano successivamente assegnati con apposito provvedimento del Rettore o del Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze.Sono organi del centro di servizio di Ateneo:
- dell'art. 137 del Regolamento di Ateneo il Direttore responsabile e la commissione tecnica.
- dell'art. 137 del Regolamento di Ateneo il responsabile del centro e la commissione tecnica.
Il Direttore responsabile è nominato dal Rettore tra i docenti dell'Ateneo, tenuto conto dell'area disciplinare di afferenza e delle finalità del centro.
Il responsabile del centro è nominato dal Direttore amministrativo tra il personale non docente di qualifica funzionale non inferiore all'ottava dell’area funzionale inerente alle finalità del centro ed in possesso di adeguata qualificazione professionale.















