Università degli Studi di Napoli Parthenope

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Statuto e Regolamenti

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  • Statuto dell'Ateneo
    • TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
      • Art. 1 Finalità ed autonomia dell'Università
          1) L'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, di seguito denominata Università, è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche
          2) L'Università, nella consapevolezza della sua funzione culturale su scala regionale, nazionale e comunitaria partecipa al processo di riequilibrio dell’offerta formativa con l’istituzione di nuove Facoltà e nuovi corsi di studi ritenuti utili ai fini del progresso scientifico, sociale, economico e della diffusione del sapere.
          3) L'Università, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attività di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti.
          4) L'Università realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e specificati dalla Legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle Leggi che fanno espressamente riferimento alle Università nonché dei principi generali dell'ordinamento.
          5) L'Università favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di Ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Università stessa nonché la loro diffusione all'esterno.
      • Art. 2 Principi generali di programmazione ed organizzazione
          L’Università realizza le sue finalità tramite l’applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
          2) L'Università conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e di individuazione delle competenze e responsabilità di tutto il personale.
          3) Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Università provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.
      • Art. 3 Ricerca e Didattica
          1) L'Università, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli docenti e ricercatori.
          2) L'Università, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
          3) Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attività d'insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.
      • Art. 4 Diritto allo studio
          1) L’Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti Leggi in materia di diritto agli studi universitari; in tale ambito organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la platea di quanti accedono agli studi universitari, agevolando una corretta scelta del percorso formativo, e di rendere più proficuo lo studio, nonché di promuovere il rapporto con il mondo professionale già nel corso degli studi per facilitare i successivi accessi professionali.
          2) L’Università attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
          3) L'Università rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate, e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.
          4) Nel rispetto della promozione allo studio, al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Senato Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
          5) Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Università attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici
      • Art. 5 Rapporti con l'esterno
          1) L'Università, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati.
          L'Università realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.
          3) Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi Regolamenti. In particolare l'Università può partecipare, ai sensi dell'art.6 della Legge 19 novembre 1990, n.341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
    • TITOLO II : ORGANI DELL'UNIVERSITA'
      • Art. 6 Organi dell'Università
          1) Sono Organi dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Consiglio degli Studenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Nucleo di Valutazione.
          2) Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono Organi di Governo.
          3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti sono Organi consultivi con poteri di proposta.
          4) Il Collegio dei Revisori dei Conti è Organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Università.
          5) Il Nucleo di Valutazione è Organo di valutazione della gestione e delle attività istituzionali.
      • Art. 7 Rettore
          1) Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.
          2) Spetta in particolare al Rettore:
          a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
          b) predisporre, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dal Senato Accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e presentarlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
          c) presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal Direttore Amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;
          d) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Università, dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilità;
          e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
          f) esercitare l'autorità disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
          g) stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;
          h) stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del Direttore Amministrativo, dei Direttori dei Dipartimenti ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
          i) presentare al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;
          l) emanare lo Statuto ed i Regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei Regolamenti;
          m) promuovere e curare le attività previste agli att. 4 e 5 del presente Statuto nonché, i rapporti con gli Enti per il diritto allo studio universitario, anche per il tramite di propri delegati per le specifiche materie; per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera il Rettore può avvalersi - in via diretta o mediante propri delegati - di apposite strutture amministrative istituibili e/o disattivabili con proprio decreto;
          n) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
          3) In caso di necessità ed urgenza il Rettore può assumere i necessari provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. Il Rettore può avocare a sé atti di competenza del Direttore Amministrativo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, previa diffida, o nei casi di palese violazione di legge o nei casi di particolare gravità in relazione agli interessi fondamentali dell'Università, indicati nel provvedimento di avocazione.
          4) Il Rettore nomina un Pro-Rettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Pro-Rettore sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Rettore può delegare a professori di ruolo proprie funzioni. Il Rettore rende noto al Senato Accademico le deleghe conferite.
          5) Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia e dura in carica quattro anni accademici; la compatibilità con la carica di Rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
          6) Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. Ciascuna votazione è valida se vi partecipano la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione. L'elettorato attivo spetta:
          a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
          b) ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione;
          c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico;
          d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione.
          7) Il Corpo elettorale è convocato dal Decano dei professori ordinari. Decano dei professori ordinari è il professore più anziano in ruolo. L'anzianità è determinata dalla data di assegnazione al ruolo dei professori ordinari; a parità di anzianità in ruolo, prevale l'età.
          8) In caso di cessazione anticipata dal mandato del Rettore, le relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico che provvede a convocare il corpo elettorale. Le elezioni devono essere indette entro trenta giorni dalla cessazione del precedente Rettore e le prime tre votazioni indette nei successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi quindici giorni.
          9) Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del Rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrerà dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.
          10) Nel caso di raggiungimento del limite di età il Rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
      • Art. 8 Senato Accademico
          1) Il Senato Accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Università. A tal fine sercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio dell'autonomia ell'Università, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.
          2) Spetta in particolare al Senato Accademico:
          a) elaborare e approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo ell'Università, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli i Dipartimento;
          b) fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie;
          c) coordinare le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;
          d) definire i criteri per la ripartizione tra i Dipartimenti dei finanziamenti destinati alla ricerca;
          e) deliberare, dopo aver acquisito il parere delle Facoltà, le piante organiche del personale docente e ricercatore in conformità agli ordinamenti didattici ed alle connesse esigenze didattiche, di ricerca e eventuali variazioni;
          f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuzione alle Facoltà, coerentemente con le linee di sviluppo dell'Università e con le piante organiche, dei posti di personale docente e ricercatore, fermo restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;
          g) stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle Leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studi dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;
          h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
          i) stabilire i criteri generali e le modalità di verifica dell'attività del personale docente e ricercatore;
          l) approvare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Regolamento dell'Università recante norme generali sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;
          m) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il Regolamento didattico di Ateneo;
          n) approvare il Regolamento degli studenti tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Consiglio degli Studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui Regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
          o) esprimere parere sul Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
          p) deliberare sulla costituzione, modifica o disattivazione di strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione sulla fattibilità dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;
          q) esprimere parere sulle relazioni relative all'attività didattica e scientifica dell'Università;
          r) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
          s) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
          3) Il Senato Accademico è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da:
          a) il Rettore;
          b) il Pro-Rettore;
          c) i Presidi delle Facoltà;
          d) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non superiore a quello dei Presidi di Facoltà;
          e) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) arrotondato all'unità superiore. La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento è eletta dalla rispettiva categoria. Non si darà luogo alle elezioni qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia pari o inferiore a quello dei Presidi di Facoltà. I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di Direttore subentra il primo dei non eletti. Gli studenti partecipano alle adunanze del Senato Accademico con voto deliberativo sulle materie di competenza del Senato Accademico concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di competenza del Senato stesso.
      • Art. 9 Consiglio di Amministrazione
          1) Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università, nonché a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri Organi e strutture dalle Leggi e dal presente Statuto. Le deliberazioni di carattere amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Università non possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione senza la previa acquisizione del parere del Senato Accademico, nonché del parere del Consiglio degli Studenti per quanto di sua competenza.
          2) Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:
          a) approvare il bilancio di previsione;
          b) approvare il rendiconto;
          c) deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e ai Dipartimenti;
          d) deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università;
          e) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli artt.35 e 36;
          f) deliberare in ordine alle opere ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;
          g) deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;
          h) approvare, sentito il Senato Accademico, il Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed i Regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;
          i) approvare, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli Studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
          l) approvare, sentito il Senato Accademico, il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi;
          m) deliberare, in conformità ai criteri previsti dall'art. 8, punto 2, lettera d), la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
          n) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Università ed approvare i relativi interventi attuativi;
          o) deliberare sui Regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
          p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
          3) Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto del Rettore ed è composto da:
          a) il Rettore;
          b) il Pro-Rettore;
          c) il Direttore Amministrativo o in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario più alto in grado;
          d) il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento
          e) quattro professori di ruolo di prima fascia;
          f) tre professori di ruolo di seconda fascia;
          g) due ricercatori;
          h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
          i) quattro rappresentanti degli studenti;
          l) il Presidente della Regione Campania;
          m) il Presidente della Provincia di Napoli;
          n) il Sindaco del Comune di Napoli;
          o) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli;
          p) un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
          q) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a 50.000,00, per tutta la durata in carica del Consiglio.
          4) I membri di cui alle lettere l), m), n) possono delegare a rappresentarli nelle sedute del Consiglio un assessore.
          5) I membri di cui alle lettere l), m), n) o), p), non concorrono alla determinazione del quorum per la sussistenza del numero legale per la validità delle adunanze e, pertanto, l'eventuale mancata designazione o partecipazione di uno o più di loro ai lavori dell'Organo non inficia la validità della costituzione né dell'attività del medesimo.
          6) Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del Consiglio non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
          7) La compatibilità con la carica di Consigliere d'Amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 3 è stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
          8) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Amministrativo.
          9) Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
      • Art. 10 Il Consiglio degli Studenti
          1) Il Consiglio degli Studenti è l'Organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Università.
          2) Spetta in particolare al Consiglio degli Studenti:
          a) esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;
          b) esprimere pareri in merito al Regolamento didattico di Ateneo;
          c) esprimere pareri sulle proposte degli Organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
          d) esprimere pareri e formulare proposte al Senato Accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attività integrative e tutorie;
          e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
          f) proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art.51 del presente Statuto;
          g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;
          h) avanzare proposte per la formulazione del Regolamento degli studenti;
          i) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 48;
          l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
          3) I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al Consiglio degli Studenti del testo della proposta.
          4) Il Consiglio degli Studenti è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica due anni ed è composto da quindici membri. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico sono membri di diritto; il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna Facoltà. Le elezioni dei componenti elettivi si svolgono, sulla base del Regolamento Elettorale, separatamente per ciascuna Facoltà.
          5) Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Consiglio degli Studenti, nelle forme stabilite da apposito Regolamento.
      • Art.11 Il Collegio dei Revisori dei Conti
          1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra Magistrati Amministrativi o Contabili, Funzionari della Ragioneria Generale dello Stato e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché tra esperti e liberi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
          2) I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal Rettore, che designa anche il Presidente del Collegio. Essi restano in carica per un triennio. In caso di rinunzia o di cessazione di un membro effettivo il Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
          3) I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei revisori dei Conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.
      • Art. 12 Regolamenti dell'Università
          1) L'Università persegue le sue finalità, nell'esercizio della sua autonomia attraverso l'emanazione del presente Statuto e dei Regolamenti ad Esso strettamente connessi.
          2) I Regolamenti dell'Università sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente Statuto.
          3) Il Regolamento Generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università e le modalità di elezione degli Organi, è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
          4) Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli Studenti.
          5) Il Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, il Regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.
          6) Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli Studenti.
          7) Il Regolamento sulle attività di ricerca consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
          8) Sia il Senato Accademico, sia il Consiglio di Amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori Regolamenti e richiedere parere all'altro Organo.
          9) I Regolamenti d'Ateneo sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.
      • Art. 13 Regolamenti delle strutture
          1) I Regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
          2) I Regolamenti sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.
          3) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.
          4) Il Regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di Legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.
    • TITOLO III : STRUTTURE DELL'UNIVERSITA'
      • Art.14 Strutture didattiche e di ricerca
          1) L'Università si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio.
          2) Le strutture didattiche sono:
          a) le Facoltà
          b) le Scuole di specializzazione,
          c) i Corsi di master universitario di I e II livello,
          d) i corsi di dottorato di ricerca. L'elenco delle Facoltà, dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica o magistrale, dei corsi di master universitario di I e II livello, dei corsi delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca, è riportato nella tabella A) allegata al presente Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.
          3) Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti. L'elenco dei Dipartimenti è riportato nella tabella B) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.
          4) L'istituzione di nuovi Dipartimenti e la disattivazione di Dipartimenti avviene con Decreto Rettorale, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza.
          5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione ed il mantenimento dei Dipartimenti è di ventuno unità di cui almeno un terzo professori di ruolo.
          6) La tabella di cui alla lettera A) viene aggiornata in relazione ai corsi di studi attivati.
      • Art.15 Facoltà
          1) Le Facoltà sono istituite secondo le disposizioni vigenti; il Regolamento didattico di Ateneo ne riporta l'elenco con i rispettivi Regolamenti.
          2) Le Facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo Regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai Consigli dei Corsi di Studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai Consigli di Facoltà.
          3) Spetta in particolare alle Facoltà:
          a) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e le attività culturali che ad esse afferiscono;
          b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i Consigli dei corsi di studio e, per la parte di loro competenza, dei Dipartimenti interessati;
          c) formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;
          d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati;
          e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovraintendere al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli dei corsi di studio allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
          f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica presentata dal Preside di Facoltà, ai sensi del comma 2), lettera b), del successivo art.16;
          g) verificare il buon andamento delle attività didattiche;
          h) coordinare le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal Regolamento didattico di Ateneo. Le attività di cui al presente punto dovranno essere svolte in armonia con quelle poste in essere dal Rettore o suo delegato in materia diorientamento e tutorato;
          i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Facoltà secondo le procedure del presente Statuto;
          l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative;
          m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui Regolamenti previsti dal presente Statuto ad esse relative;
          n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), e), m), ed n) dell'art.8, comma 2), e alla lettera i) dell'art.22, comma 2);
          o) approvare la relazione tecnica predisposta dal Consiglio di coordinamento didattico in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea e di laurea specialistica o magistrale;
          p) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
          4) Le Facoltà potranno adottare, su deliberazione approvata dal Senato Accademico, propria denominazione.
      • Art. 16 Preside di Facoltà
          1) Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, ove costituito, e ne attua le deliberazioni.
          2) Spetta in particolare al Preside:
          a) sovraintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
          b) presentare al Consiglio di Facoltà la relazione annuale di cui all'art.15, comma 3), sull'andamento delle attività didattiche sulla base di quanto predisposto dai Consigli dei corsi distudio;
          c) partecipare alle sedute del Senato Accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dello Statuto e dai Regolamenti.
          3) Il Preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal Consiglio di Facoltà ed è nominato con Decreto Rettorale; la compatibilità con la carica di Preside del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
          4) Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. La carica di Preside é incompatibile con quella di Rettore.
          5) Il Preside può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vice-Preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Preside nomina le Commissioni di esami di profitto e di laurea.
      • Art. 17 Consiglio di Facoltà
          1) Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della Facoltà in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.
          2) Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalità di elezione e di partecipazione sono definiti dai Regolamenti di Facoltà, sulla base dei principi indicati dallo Statuto.
          3) I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.
          4) Le chiamate, le destinazioni e le modalità di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
      • Art. 18 Consigli di coordinamento didattico
          1) I Regolamenti delle singole Facoltà (nel caso di corsi interfacoltà i Regolamenti di ciascuna delle Facoltà interessate) stabiliscono le modalità di coordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale da esse attivati da esercitarsi da parte di un organo collegiale, denominato Consiglio di coordinamento didattico, composto dai docenti che prestano la loro attività didattica per insegnamenti dei corsi secondo quanto specificato al successivo comma 3.
          2) I consigli di coordinamento didattico possono assumere una diversa configurazione a seconda che assumano la diretta responsabilità:
          a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea specialistica o magistrale;
          b) di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
          c) di più corsi di laurea specialistica o magistrale riferiti alla medesima classe o a più classi affini;
          d) di più corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale riferiti a classi affini
          3) I Consigli di coordinamento didattico sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti il corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei membri di diritto; e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in numero di uno ogni 20 componenti il Consiglio.
          4) Il Presidente del Consiglio di coordinamento didattico viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente del Consiglio è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici.
          5) I Consigli di Coordinamento didattico hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio.
          6) I Consigli di Coordinamento didattico formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Essi svolgono, altres, tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Facoltà.
          7) I Consigli di Coordinamento didattico possono formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Università, anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore. I Consigli di Coordinamento didattico possono assumere funzioni deliberative su delega della Facoltà secondo quanto stabilito in ciascun Regolamento di Facoltà. I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a più corsi di Laurea e/o di Laurea specialistica o magistrale, devono optare per il Consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro Consiglio con voto consultivo.
      • Art. 19 Scuole di Specializzazione
          1) Le Scuole di Specializzazione sono istituite, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati con Decreto del Rettore, in conformità al piano pluriennale di sviluppo dell'Università, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente Statuto.
          2) Organi della Scuola di specializzazione sono:
          il Direttore
          il Consiglio della Scuola
          3) Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, ne promuove e coordina le attività, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni. Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo che fanno parte della Scuola, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vengono assunte dal Decano della Scuola. Il Consiglio della Scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. Fanno parte del Consiglio:
          a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, ai quali sono affidate attività didattiche nella Scuola;
          b) tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalità indicate nel regolamento generale di ateneo.
      • Art. 20 Dottorati di ricerca
          L'Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento, nel rispetto della normativa vigente, con il Regolamento didattico di Ateneo.
      • Art. 21 Dipartimenti
          1) I Dipartimenti sono strutture organizzate di uno o pi settori di ricerca omogenei per fini o per metodi, ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
          2) Spetta in particolare al Dipartimento:
          a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
          b) collaborare con le Facoltà e i corsi di studio all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;
          c) promuovere e coordinare direttamente le attività didattiche relative ai dottorati di ricerca;
          d) formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche;
          e) proporre alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato su candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facoltà;
          f) esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle Facoltà;
          g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera l) dell'art.9, comma 2;
          h) svolgere attività di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;
          i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento di Dipartimento secondo le procedure del presente Statuto;
          l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che le valuterà tenendo conto dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonché delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;
          m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla Legge.
      • Art. 22 Organi del Dipartimento
          1) Sono Organi del Dipartimento:
          a) il Consiglio;
          b) il Direttore;
          c) la Giunta.
          2) Il Consiglio è composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al Dipartimento nonché, limitatamente all'organizzazione dell'attività didattica, all'impiego dei fondi assegnati dal Consiglio di Amministrazione appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica o magistrale individuata dal Regolamento di Dipartimento. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di Segretario.
          3) Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento di Dipartimento.
          4) Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia ed è nominato con Decreto Rettorale; la compatibilità con la carica di Direttore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, così come la compatibilitàcon altre cariche e la rieleggibilità. Il Direttore dura in carica tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo.
          5) Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
          6) Il Direttore designa tra i professori di ruolo un Vice-Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto Rettorale.
          7) La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, può esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal Consiglio di Dipartimento in conformità alle norme del proprio Regolamento.
          8) La Giunta è composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal Regolamento. Ne fanno parte il Direttore, che la presiede, il vicedirettore ed il Segretario Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di Segretario.
          9) La composizione della Giunta, la durata del suo mandato, le modalità di elezione e di funzionamento sono definite dal Regolamento di Dipartimento.
      • Art. 23 Organizzazione Dipartimentale dell'Università
          1) Per garantire le possibilità di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'Università e non riconducibili ad altri per affinità di metodi e fini di ricerca, potrà esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un Dipartimento già esistente che ne curerà l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art.14, comma 5, potranno essere istituiti Dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in più sezioni.
      • Art. 24 Collegio dei Direttori di Dipartimento
          1) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è organo centrale ed è composto dai Direttori di tutti i Dipartimenti costituiti ed attivati nell'ambito dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".
          2) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
          a) svolge funzioni consultive su argomenti per i quali il Rettore o altri Organi dell'Università intendano acquisire il suo parere;
          b) avanza proposte ed esprime pareri in merito alle questioni riguardanti i Dipartimenti;
          c) favorisce la collaborazione fra i Dipartimenti per tutti i temi di competenza, tra cui in particolare quelli riguardanti il coordinamento delle attività di ricerca;
          d) esercita le altre attribuzioni che sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti.
          3) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Senato Accademico .
          4) Il Collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
          5) Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è presieduto da un Direttore di Dipartimento con funzioni di Coordinatore, eletto nel suo seno, a scrutinio segreto. Il Coordinatore dura in carica treanni accademici ed è rieleggibile.
          6) Il Coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento è membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
      • Art.25 Centri Interdipartimentali di Ricerca
          1) Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, sentito il Consiglio di Amministrazione, più deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca.
      • Art.26 Centri di Servizio
          1) Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale e per razionalizzare l'organizzazione del sistema bibliotecario, ovvero per l'attuazione delle competenze del Rettore di cui all'art. 7 lettera m) del presente Statuto, anche se svolti per il tramite di delegati rettorali, il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il Senato Accademico, può istituire Centri di Servizio d'Ateneo e/o Interdipartimentali.
          2) Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento Generale d'Ateneo.
          3) L'elenco dei centri di Servizio è riportato nella tabella C) allegata al presente Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo.
    • TITOLO IV : RAPPORTI CON L'ESTERNO
      • Art.27 Criteri Generali
          1) L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
          2) L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali; a tal fine può stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito Regolamento.
          3) L'Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazioe, ai quali affidare per contratto annuale attività didattiche integrative per gli insegnamenti nei corsi di studi a contenuto prevalentemente applicativo tecnologico previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione. Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
          4) I rapporti esterni dell'Università sono disciplinati dal Regolamento Generale d'Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.
          5) L'Università può svolgere, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno ed all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati attività a favore di terzi; in particolare l'Università, compatibilmente con la propria funzione scientifico-didattica, può eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, rendere attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonché svolgere, da sola o in compartecipazione, incarichi professionali ad Essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali.
          6) L'Università può concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'Università può, altresì, concedere l'utilizzazione a titolo oneroso di strutture congressuali e seminariali da Essa allestita.
      • Art. 28 Collaborazioni Internazionali
          L'Università favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con Organismi internazionali, in particolare con l'Unione Europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli Affari Esteri.
      • Art. 29 Collaborazioni con Amministrazioni Pubbliche
          1) L'Università può concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.
          2) L'Università si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la Regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle Leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
          3) Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
      • Art. 30 Partecipazione ad Organismi privati
          1) L'Università, a mezzo dei centri di cui al successivo articolo 31, può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
          2) La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui all'art.31, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
          3) La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
          a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un comitato scientifico;
          b) disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
          c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Università per finalità istituzionali didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;
          d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
          e) limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
          f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione;
          g) la quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50% del capitale.
          4) La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico del comodatario.
          5) La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Università, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell'Università. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz'altro consentita in occasioni di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art.7, comma
      • Art.31 Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati
          1) Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalità di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti pubblici e privati - che potranno anche entrare a far parte di un parco scientifico e tecnologico - con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
          2) I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:
          a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;
          b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
          c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della Legge e del presente Statuto.
          3) Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.
      • Art.32 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università
          1) L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attivit di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalle norme di Legge vigenti. 2) In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione. 3) I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di cotitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).
          1) L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalle norme di Legge vigenti. 2) In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione. 3) I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di cotitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).
    • TITOLO V : UFFICI ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
      • Art. 33 Formazione e professionalità
          L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.
      • Art. 34 Direttore Amministrativo
          1) L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, ad un dirigente della stessa Università o di altra sede Universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza; l'incarico può essere, altresì, conferito a docenti universitari ed a dirigenti di Enti Pubblici o privati nel rispetto delle norme generali in materia e degli specifici regimi autorizzativi e di compatibilità.
          2) La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, con atto motivato del Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato.
          3) Il Direttore Amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Università ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il Direttore Amministrativo con compiti di integrazione funzionali per le strutture operanti su ambiti connessi.
          4) Il Direttore Amministrativo presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività prevista.
          5) Il Direttore Amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, in particolare:
          a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli Organi di Governo dell'Università, secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;
          b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
          c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli Organi di Governo dell'Università, i poteri di spesa, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle norme amministative-contabili previste dal Regolamento dell'Università per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
          d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure e sui procedimenti;
          e) provvede, secondo le indicazioni di massima degli Organi di Governo dell'Università, all'istituzione e all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
          f) procede, in base ai contingenti definiti dagli Organi di Governo dell'Università, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici e alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; in particolare, con riferimento alle assegnazioni mediante mobilità di personale tecnico alle strutture per la ricerca, la didattica e di servizio, il Direttore Amministrativo assumerà i relativi provvedimenti tenendo debitamente conto delle esigenze prospettate dai responsabili delle predette strutture;
          g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
          h) indirizza, verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti, con poteri sostituivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e responsabilità della propria attività;
          i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di Governo dell'Università, procede, nel rispetto della normativa vigente, al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed adotta tutti gli atti di gestione dello stesso;
          l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'Università;
          m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione e delle strutture per la ricerca e per la didattica o per cui sia prevista una scelta discrezionale di ordine tecnico od economico riservata agli Organi di Governo dell'Università;
          n) promuove e resiste, su pronuncia del Consiglio d'Amministrazione, alle liti correlate con gli atti di gestione anche del personale, poste in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti. Nomina procuratori e difensori, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione e propone eventuali transazioni delle liti;
          o) chiede pareri agli Organi di altre Amministrazioni;
          p) fornisce chiarimenti agli Organi di Controllo sugli atti di sua competenza;
          q) fornisce pareri agli Organi di Governo dell'Università;
          r) è responsabile della realizzazione di programmi, attività, interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Università.
      • Art. 35 Dirigenti
          1) Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Amministrativo sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Per il conseguimento degli specifici obiettivi di volta in volta individuati dagli Organi di governo dell'Università sulla base delle necessità della stessa, è facoltà dell'Università, a norma dell'art.19 del D.lgs 29/93 e successive modificazioni, stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti interni o esterni all'Università in possesso delle specifiche qualità professionali.
          2) I Dirigenti hanno la responsabilità della gestione del settore e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti, in particolare:
          a) organizzano, d'intesa con il Direttore Amministrativo, le risorse a loro disposizione;
          b) esercitano poteri di spesa nei limiti fissati dal Direttore Amministrativo;
          c) verificano i carichi di lavoro e la produttività degli uffici;
          d) emettono gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
          e) emettono gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;
          f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli Organi dell'Università.
      • Art. 36 Funzioni Dirigenziali
          1) Al Direttore Amministrativo potrà essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
          2) Al Direttore Amministrativo ed ai Dirigenti é riconosciuta un'indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie e con le modalità di cui all'art.24 del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modifiche.
          3) In sede di partecipazione agli Organi di governo dell'Ateneo, il Direttore Amministrativo o chi lo sostituisce è tenuto ad esprimere e ad inserire in verbale il proprio motivato dissenso nei confronti delle proposte di deliberazione per le quali ritenga sussistere un qualche profilo di illegittimità.
      • Art. 37 Responsabilità
          I Dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilità. Sono direttamente responsabili in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati.
      • Art. 38 Pianta organica del personale dirigente e tecnico- amministrativo
          1) L'Università, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con Decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
          2) La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture organizzative dell'Università e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica con scadenza almeno triennale secondo le modalità indicate nel comma 1 del presente articolo.
          3) Il Consiglio di Amministrazione detta criteri generali per l'attribuzione dei posti all'amministrazione centrale ed alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nelle quali si articola l'Università.
          4) Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attività istituzionali universitarie, è possibile consentire per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie. In tal caso l'onere finanziario relativo al trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, di spettanza del personale dovrà essere sostenuto dall'Università presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.
      • Art. 39 Accesso alle qualifiche di dirigente
          1) L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso, per esami, indetto dall'Università o da più Atenei tra loro collegati, a questo scopo, sulla base di appositi accordi.
          2) Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.28 del D.L. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. Le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali saranno oggetto di specifico Regolamento.
          3) Il concorso è indetto con Decreto del Rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
          4) Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame e le modalità di partecipazione.
          5) Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.
          6) La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente ai compiti d'istituto nonché alle attività istituzionali delle università ed alla relativa legislazione; la seconda su argomenti di Diritto Amministrativo.
          7) Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.
          8) La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da un Magistrato, Presidente, da un Professore Universitario di ruolo in materie giuridiche e da un Dirigente appartenente ai ruoli universitari.
      • Art.40 Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio
          Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del testo unico approvato con Regio Decreto 30 ottobre 1933, n.1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il Regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'Amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
      • Art. 41 Comitato per le pari opportunità
          Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato per le pari opportunità che opera per l'attuazione nell'Università dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.
      • Art. 42 Attività culturali e ricreative del personale
          L'Università, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le Università.
      • Art. 43 Nucleo di Valutazione
          1) Il Nucleo di Valutazione è composto da sette membri dei quali almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
          2) Il Nucleo di Valutazione è l'Organo preposto alla attività di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto dello studio; al Nucleo di Valutazione compete anche la verifica, da operarsi anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
          3) A tal fine il Nucleo di valutazione provvede, tra l'altro, a:
          a) formulare proposte in ordine all'articolazione dell'Università in centri di costo e/o rendimento ed alla rilevazione costante dell'andamento operativo;
          b) formulare proposte in ordine all'elaborazione di previsioni economiche relative agli obiettivi che si pone l'Università;
          c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui alla precedente lettera b).
          4) Il Nucleo di Valutazione risponde direttamente al Rettore. Esso è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovato ogni tre anni.
      • Art. 44 Norme di attuazione
          Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate al Regolamento generale d'Ateneo e agli altri Regolamenti previsti dallo Statuto.
    • TITOLO VI : NORME FINALI E TRANSITORIE
      • Art. 45 Indennità
          1) Compatibilmente con l'apposito stanziamento di bilancio al Rettore, al Pro-Rettore, al Preside di Facoltà, al Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, al Direttore della Scuola di Specializzazione, al Direttore di Dipartimento, ai Responsabili delle Strutture di cui all'art. 26) spetta un'indennità annuale a carico del bilancio dell'Università, determinata dal Consiglio di Amministrazione.
          2) Ove il medesimo soggetto ricopra contemporaneamente più cariche per le quali a norma del presente Statuto sia prevista la corresponsione di indennità lo stesso dovrà optare fra le suddette indennità non essendo queste tra di loro cumulabili.
      • Art. 46 Cariche elettive
          1) Le cariche di Rettore, di Preside di Facoltà, Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, Direttore di Dipartimento o di struttura equiparata sono elettive.
          2) Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
          3) In caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Direttore di Dipartimento, il Rettore potrà nominare, con proprio Decreto, su parere conforme del Consiglio di Dipartimento, anche un professore di seconda fascia; la durata dell'incarico sarà annuale.
          4) Nel caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di Presidente di Consiglio di Coordinamento didattico la stessa è assunta ad interim dal Preside di Facoltà per la durata di un anno.
          5) Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno durata biennale.
      • Art. 47 Principi generali sul funzionamento degli Organi Collegiali
          1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Per la validità delle adunanze degli Organi Collegiali è comunque necessario che intervengano almeno nove componenti per il Consiglio d'Amministrazione ed almeno sette per il Senato Accademico. I componenti di diritto in seno agli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo, qualora conseguano, nei medesimi Organi, anche lo status di Componente elettivo, partecipano agli stessi Organi esclusivamente quali componenti di diritto ai fini della validità delle adunanze dell'organo e delle relative deliberazioni.
          2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
          3) Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
          4) I verbali delle adunanze degli Organi sono pubblici.
      • Art. 48 Funzioni disciplinari
          1) La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi attivati nell'Università viene esercitata da una Commissione costituita secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo presieduta dal Rettore o da un suo delegato e della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.
      • Art. 49 Allegati
          Le tabelle allegate al presente Statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello Statuto.
      • Art. 50 Limitazione dell'attività didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche
          Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di Rettore, Pro-rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento.
      • Art. 51 Attività formative autogestite dagli studenti
          L'Università concorre alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 19 novembre 1990, n. 341, e nel rispetto dei principi enunciati all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
      • Art. 52 Gestione impianti sportivi
          1) Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 28 giugno 1977, n. 394, e dal relativo Regolamento, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo sotto il controllo del Comitato per lo Sport Universitario dell'Università.
          2) Il Comitato è composto da:
          a) Il Rettore, o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
          b) due membri designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
          c) due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-Legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;
          d) il Direttore Amministrativo, o un suo delegato, anche in qualità di Segretario.
          3) Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le Leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, ed i contributi studenteschi.
      • Art. 53 Assistenti e ricercatori
          Tutte le volte in cui il presente Statuto fa riferimento ai ricercatori, tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.
      • Art. 54 Revisione dello Statuto
          1) La revisione dello Statuto può avvenire con cadenza biennale su proposta del Rettore e/o di due terzi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
          2) Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico, integrato con le rappresentanze elettive presenti nel Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione degli Organi e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.
      • Art. 55 Norme transitorie
          1) Fino allo scadere dell'anno accademico 2006/07 sono componenti del Senato Accademico i Direttori dei Dipartimenti istituiti ed attivati a far data dall'anno accademico 2004/05.
          2) Si darà luogo alla disattivazione dei Dipartimenti di cui al precedente comma 1) qualora non conseguano, allo scadere dell'anno accademico 2006/2007, i requisiti numerici minimi di cui al comma 5) del precedente art. 14.
          3) I mandati elettivi in organi che modificano la propria composizione cessano alla scadenza naturale.
      • Art. 56 Norme finali
          1) Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di Legge o da Decreti Rettorali conformi a deliberazioni degli Organi di Governo dell'Università, sino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili
          2) Le modifiche del presente Statuto, adottate con le procedure e le modalità previste dall'art. 54 dello stesso Statuto, sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per un parere da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale vengono emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. In caso di osservazioni o di parere negativo del Ministro, le modifiche sono sottoposte a nuova deliberazione del Senato Accademico adottata con le medesime maggioranze e procedure di cui innanzi e quindi emanate con decreto del Rettore da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni degli allegati A ) e B) conseguenti all'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti. Esse sono disposte, entro sessanta giorni dal provvedimento finale, con decreto del Rettore.
  • Regolamento generale d'Ateneo
    • TITOLO I: PRINCIPI GENERALI
      • TITOLO II: NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
        • CAPO I:
            NORME GENERALI PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO
            Art. 3 Indizione Delle Elezioni
          • 1) L'organo competente a indire le elezioni volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.
            • 2) Ogni avente diritto al voto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.
              • 3) Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
                • 4) La pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale per le elezioni delle rappresentanze del personale docente e non docente nei vari organi e organismi universitari deve avvenire entro il 30 settembre antecedente la scadenza del mandato.
                  • 5) La convocazione del corpo elettorale per le elezioni delle rappresentanze del personale docente e non docente nei vari organi e organismi universitari deve essere disposta per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni dalla pubblicazione del bando, salvo non sia diversamente disposto.
          • CAPO II
            • Art. 19 Indizione Delle Elezioni
                1) Il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale biennalmente con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.
                2) Ogni avente diritto al voto potrà votare per non pià di un terzo dei nominativi da designare.
                3) Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti non à richiesto un quorum di validità.
                4) Le elezioni dovranno svolgersi nel mese di marzo successivo alla scadenza del relativo mandato. I membri precedentemente eletti restano in carica fino alla prima riunione dell'organo collegiale successiva alla nomina dei nuovi membri.
                5) La pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
            • Art. 20 Convocazione Del Corpo Elettorale
                1) Il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale dovrà:
                a) indicare il numero degli eligendi;
                b) indicare le modalità per il deposito delle liste dei candidati;
                c) costituire i seggi elettorali, indicando il luogo in cui avranno sede i seggi e in quale di essi ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto, nonchà l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi.
                d) costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto di costituzione della Commissione, provvede a designarne il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia . Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i membri della Commissione stessa.
            • Art. 21 Elettorato Attivo e Passivo
                1) L'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi e organismi universitari spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti in corso e fuori corso entro la data in cui si svolgono le elezioni.
                2) L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla competente Segreteria Studenti.
                3) Gli studenti ammessi a votare in base a certificato della competente Segreteria Studenti sono aggiunti a cura del seggio elettorale ai rispettivi elenchi e il certificato viene allegato al verbale.
                4) L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale la cui candidatura risulti compresa nelle liste riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale.
                5) Per l'attribuzione dell'elettorato passivo nella elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università è altresì richiesto il requisito della cittadinanza italiana.
            • Art. 22 Numero delle rappresentanze da eleggere
                Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere à così determinato:
                a) Consiglio di Amministrazione: n. 4;
                b) Senato Accademico: 15% del numero complessivo delle altre componenti del Senato -cosà come stabilito dall'art. 8 dello Statuto - con arrotondamento all'unità superiore;
                c) Comitato per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria: n. 2;
                d) Consiglio degli Studenti: il Consiglio degli Studenti à composto da 15 membri suddivisi in membri di diritto e membri elettivi: i membri di diritto sono i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione ed in Senato Accademico, il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli iscritti, assicurando almeno un rappresentante per ciascuna Facoltà;
                e) Consigli di Facoltà: rappresentanti in numero pari ad uno ogni 3.000 iscritti e comunque complessivamente, in numero non inferiore a due e non superiore a cinque;
                f) Consigli di coordinamento didattico: rappresentanti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale della componente rappresentata dai membri di diritto;
                g) Consigli di Dipartimento: rappresentanti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale della componente rappresentata dai docenti e ricercatori nel Consiglio medesimo;
                h) Consigli delle Scuole di specializzazione: n. 3 specializzandi.
            • Art. 23 Liste Degli Elettori
                1) Le liste degli elettori sono compilate a cura della competente Segreteria Studenti e sono depositate almeno venti giorni prima della data delle elezioni presso gli Uffici della Direzione amministrativa e presso le Presidenze delle Facoltà per essere consultate da chiunque ne abbia il diritto.
                2) Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.
            • Art. 24 Presentazione Delle Liste di Candidatura
                1) Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentarsi quali candidati alla elezione delle rappresentanze di cui al precedente art. 22 mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli appositi stampati a disposizione presso la Direzione amministrativa.
                2) Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi.
                3) I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi ed anno di corso cui sono iscritti.
                4) Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali nonchà delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse. Le firme, che devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso e l'anno di iscrizione, devono essere autenticate dai funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.
                5) Nessun candidato puà sottoscrivere la lista alla quale appartiene. Nessun elettore puà sottoscrivere pià di una lista avente diversa denominazione o sigla.
                6) Ogni candidato puà essere incluso in una sola lista.
                7) Ogni lista deve essere depositata presso l'ufficio della Commissione elettorale centrale almeno quindici giorni prima delle data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.
                8) La Commissione elettorale centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista, qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.
                9) Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle elezioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, con la relativa denominazione o sigla.
                10) Per ciascuna lista presentata può essere indicato il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali costituiti. I rappresentanti di lista devono godere dell'elettorato attivo.
                11) I nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati ai Presidenti dei rispettivi seggi a cura della Commissione elettorale centrale.
            • Art. 25 Commissione Elettorale Centrale
                1) Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Rettore provvede alla costituzione della Commissione Elettorale Centrale alla quale spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonchè tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.
                2) La Commissione Elettorale Centrale à composta da non meno di cinque e non pià di sette membri ed à presieduta, salvo che non sia diversamente disposto, da un Professore di prima fascia designato, all'atto di costituzione della Commissione stessa. Il Segretario della Commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante delle sedute, à scelto dal Presidente, salvo che non sia diversamente disposto, tra i componenti della Commissione stessa nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
            • Art. 26 Seggi Elettorali
                1) Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Rettore provvede alla costituzione dei seggi elettorali necessari.
                2) Ogni seggio à composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed un altro con funzioni di Segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio, che devono comunque essere in numero dispari, sono designati, all'atto di costituzione del seggio stesso, dal Rettore il quale li sceglie tra il personale docente e non docente dell'Università.
                3) In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purchè sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
            • Art. 27 Propaganda elettorale
                1) Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
                2) Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
                3) La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.
                4) La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione elettorale centrale.
            • Art. 28 Svolgimento e Orario Delle Votazioni
                1) Le votazioni si svolgono, di norma, in una giornata nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.
                2) L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali à fissato dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
                3) Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento.
                4) Il Rettore potrà avvalersi della collaborazione di personale dell'Ateneo per la sorveglianza dei seggi, durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.
            • Art. 29 Operazioni di Voto
                1) Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
                a) libretto universitario
                b) passaporto;
                c) carta di identità
                d) patente automobilistica.
                2) In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
                3) In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
                4) Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per pià rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.
                5) Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda in modo non equivoco di un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, o indicando il cognome e nome dell'eligendo, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.
                6) L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.
                7) L'espressione del voto à personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, puà essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore puà esercitare la funzione di accompagnatore per pià di un invalido.
            • Art. 30 Operazioni di Scrutinio
                1) Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
                2) In caso di contestazione di un voto o di una scheda il Presidente puà decidere provvisoriamente l'attribuzione o demandarla alla Commissione elettorale centrale. La contestazione puà essere espressa, oltre che dai componenti il seggio, dai rappresentanti di lista ove presenti nei locali del seggio. La contestazione deve essere verbalizzata.
                3) La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
                4) È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure contengano voti espressi in modo equivoco o a favore di pià liste o di nomi non compresi nella lista votata, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.
                5) Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
                6) Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
                7) Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
                8) Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o pià preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
                9) Se l'elettore ha segnato pià di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o pià preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto à attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
                10) Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo previsto.
                11) Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.
            • Art. 31 Collazione dei Voti
                1) La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
                2) La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'albo dell'Università.
                3) Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, puà proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.
            • Art. 32 Proclamazione Degli Elettii
                1) Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.
                2) Alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:
                a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
                b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista;
                c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e cosà di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
                d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli pià alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti à scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
                e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come à indicato nella lettera precedente;
                f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
            • Art. 33 Elezioni Suppletive
                1) Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
                2) In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non-eletti. Qualora cià non sia possibile, si procede ad elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
                3) Coloro che risultino eletti ai sensi del precedente comma 2 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale siano stati chiamati a partecipare.
            • Art. 34 Norme di Rinvio
                Per quel che non sia previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
            • Art. 4 Convocazione Del Corpo Elettorale
                Per le elezioni relative a rappresentanti del personale docente e non docente il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale dovrà:
                a) indicare il numero degli eligendi;
                b) indicare i termini per il deposito delle candidature;
                c) costituire i seggi elettorali, indicando il luogo in cui avranno sede i seggi e in quale di essi ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto, nonchè l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi.
                d) costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto di costituzione della Commissione, provvede a designarne il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia . Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i membri della Commissione stessa;
                e) indicare il regime compatibile con la carica della cui elezione e le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi al momento della stessa o dell'eventuale elezione in regime di incompatibilità.
            • Art. 5 Elettorato Attivo E Passivo
                1) Salvo che non sia diversamente stabilito dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
                2) È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
                3) Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.
                4) Possono comunque essere ammessi al voto tutti coloro che, al momento delle elezioni, abbiano la qualifica richiesta per la votazione.
            • Art. 6 Liste Degli Elettori
                1) Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione all'Albo dell'Università e delle Presidenze di Facoltà almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
                2) Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.
            • Art. 7 Incompatibilità
                Il bando che fissa la convocazione del corpo elettorale precisa quale sia, alla data delle votazioni, il regime compatibile con la carica della cui elezione si tratti e prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi al momento della presentazione della stessa o della eventuale elezione in regime di incompatibilità.
            • Art. 8 Candidature
                1) I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono depositare la propria candidatura presso l'ufficio della Commissione elettorale centrale almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.
                2) Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle elezioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione.
            • Art. 9 Commissione Elettorale Centrale
                1) Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione della Commissione Elettorale Centrale alla quale spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonchà tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.
                2) La Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di cinque e non più di sette membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale ed è presieduta, salvo che non sia diversamente disposto, da un Professore di prima fascia designato, all'atto di costituzione della Commissione stessa, dall'organo competente ad emanare il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Il Segretario della Commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante delle sedute, à scelto dal Presidente, salvo che non sia diversamente disposto, tra i componenti della Commissione stessa nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
            • Art. 10 Seggi Elettorali
                1) Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso si debba procedere all'elezione di rappresentanze di categorie diverse potrà essere costituito un seggio per ognuna delle rappresentanze di categoria da eleggere.
                2) Ogni seggio à composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed un altro con funzioni di Segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio, che devono comunque essere in numero dispari, sono designati, all'atto di costituzione del seggio stesso, dall'organo competente ad emanare il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il quale li sceglie tra il personale docente e non docente dell'Università.
                3) In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purchà sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
            • Art. 11 Propaganda Elettorale
                1) Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
                2) Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
                3) La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.
                4) La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione elettorale centrale.
            • Art. 12 Svolgimento E Orario Delle Votazioni
                1) Le votazioni si svolgono, di norma, in un'unica giornata nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.
                2) L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali à fissato dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
                3) Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento.
                4) Il Rettore potrà avvalersi della collaborazione di personale dell'Ateneo per la sorveglianza dei seggi, durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.
            • Art. 13 Operazioni Di Voto
                1) Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
                a) passaporto;
                b) carta di identità
                c) patente automobilistica;
                2) In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
                3) In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
                4) Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.
                5) Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e nome dell'eligendo o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.
                6) L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.
                7) L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
            • Art. 14 Operazioni Di Scrutinio
                1) Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
                2) La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.
                3) È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.
                4) Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
                5) Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo previsto.
                6) Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.
            • Art. 15 Collazione Dei Voti
                1) La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.
                2) La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'albo dell'Università.
                3) Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, puà proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.
            • Art. 16 Proclamazione Degli Eletti
                1) Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.
                2) Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
            • Art. 17 Elezioni Suppletive
                1) Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
                2) In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, subentra il candidato primo dei non eletti.
                3) In mancanza di candidati non eletti occorre procedere alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
                4) Coloro che risultino eletti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale siano stati chiamati a partecipare.
            • CAPOIV
                IL SENATO ACCADEMICO
            • Art. 41 Le Componenti Elettive del Senato Accademico
                1) Il Senato Accademico è integrato da una componente elettiva costituita da:
                a) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non superiore a quello dei Presidi di Facoltà;
                b) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% del numero complessivo dei membri di diritto.
                2) La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento è eletta dalla rispettiva categoria. Non si darà luogo alle elezioni qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia pari o inferiore a quello dei Presidi di Facoltà.
                3) I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici; nell’ipotesi di decadenza dalla carica di Direttore di Dipartimento subentra il primo dei non eletti.
                4) I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Essi sono membri di diritto del Consiglio degli Studenti.
            • Art. 42 I Membri di Diritto del Senato Accademico
                1) Partecipano di diritto al Senato Accademico il Rettore, i Presidi delle Facoltà istituite nell'Ateneo ed il Pro-rettore.
                2) I Presidi in caso di impedimento nel partecipare alle riunioni del Senato possono farsi sostituire dal Vice Preside, se nominato.
                3) Il Rettore, in caso di impedimento nel partecipare alle riunioni del Senato, può farsi sostituire dal Prorettore, il quale partecipa alla seduta con diritto di voto.
            • Art. 43 Convocazione del Corpo Elettorale
                La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nei precedenti artt. 4 e 20.
            • Art. 44 Elettorato attivo e passivo
                1) Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati al comma 1 lett. a) dell’art. 41 l’elettorato attivo e passivo spetta ai Direttori di Dipartimento;
                2) Ai fini dell’elezione dei componenti del Senato Accademico indicati al comma 1 lett. b) dell’art. 41 l’elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso entro la data in cui si svolgono le votazioni; l’elettorato passivo spetta agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 21 comma 4 del presente regolamento.
            • Art. 45 Proclamazione degli eletti
                1) Ai fini della elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 16 comma 2 del presente regolamento.
                2) Ai fini della elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 32, comma 2 del presente regolamento.
            • CAPO V
                IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                Art. 46 Le componenti elettive del Consiglio di Amministrazione
              • 1) A norma dell'art. 9 comma 3 dello Statuto la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione è composta da:
                • a) quattro professori di prima fascia;
                  • b) tre professori di seconda fascia;
                    • c) due ricercatori;
                      • d) due rappresentanti del personale tecnico-aministrativo;
                        • e) quattro rappresentanti degli studenti.
                          • 2) I membri elettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma durano in carica tre anni accademici. I membri elettivi di cui alla lettera e) durano in carica due anni accademici e sono membri di diritto del Consiglio degli Studenti.
                • Art. 47 Convocazione del corpo elettorale
                • La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nei precedenti artt. 4 e 20.
                  • Art. 48 Elettorato Attivo e Passivo
                  • 1) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. a) dell'art. 46 del presente Regolamento, l’elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia.
                    • 2) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. b) dell'art. 46 del presente Regolamento, l’elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di seconda fascia e ai professori incaricati stabilizzati.
                      • 3) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. c) dell'art. 46 del presente Regolamento, l’elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori e agli assistenti di ruolo ad esaurimento.
                        • 4. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. d) dell'art. 46 del presente Regolamento, l’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo.
                          • 5) Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lettera e), dell’art. 46 del presente Regolamento, l’elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso entro la data in cui si svolgono le votazioni. L’elettorato passivo spetta agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 21 comma 4 del presente regolamento e che siano in possesso della cittadinanza italiana.
                    • Art. 49 Proclamazione Degli Eletti
                    • 1) Ai fini della elezione dei rappresentanti dei personale docente e non docente si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell’art. 16 comma 2 del presente regolamento.
                      • 2) Ai fini della elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell’art. 32, comma 2 del presente regolamento.
                    • CAPO VI
                        IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
                    • Art. 50 La componente elettiva del Consiglio degli studenti
                        Il Consiglio degli studenti, che dura in carica due anni accademici, è composto da quindici membri. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico sono membri di diritto; il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea delle varie Facoltà assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna Facoltà.
                  • TITOLO III: STRUTTURE AMMINISTRATIVE CENTRALI
                    • TITOLO IV: CENTRI
                      • TITOLO V: PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
                        • TITOLO VI: PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE
                        • Regolamento didattico d'Ateneo
                          • TITOLO I: DEFINIZIONI E FINALITA'
                            • Art. 1 Definizioni
                              • Art. 2 Autonomia Didattica e Obiettivi del Regolamento Didattico di Ateneo
                                  1. Il presente Regolamento Didattico dell'Universita' degli Studi di Napoli Parthenope (di seguito denominata Universita'), ai sensi della vigente normativa in materia di autonomia didattica degli Atenei, disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei Corsi di Studio, nonche' delle altre iniziative didattiche, al cui termine sono rilasciati i corrispondenti titoli ed attestati.
                                  2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio sono riportati in allegato al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.
                                  3. Il presente Regolamento definisce i criteri generali per la formulazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e di qualsiasi struttura didattica dell'Universita'.
                                  4. L'offerta dei servizi didattici dell'Universita' mira:
                                • a) alla piena integrazione delle proprie strutture educative, formative e di ricerca scientifica con quelle italiane ed europee;
                                  • b) alla crescente collaborazione con i diversi Atenei regionali, nazionali ed internazionali nella realizzazione di un processo formativo che preveda il sostegno all'effettivo accesso ai servizi dei vari atenei da parte degli studenti, in particolare mediante crediti formativi, scambi di studenti e docenti e l'uso di forme di insegnamento ed apprendimento a distanza;
                                    • c) all'inserimento del mercato del lavoro con qualificazione adeguata di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Universita';
                                      • d) alla piena coincidenza tra la durata normale e quella reale dei Corsi di Studio;
                                        • e) alla realizzazione di una equilibrata distribuzione dei carichi didattici.
                                  • 5. Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con Decreto Rettorale e pubblicizzate con le modalita' previste dall'art. 30 del presente Regolamento.
                              • TITOLO II: STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO
                                • Art. 3 Strutture Didattiche e Regolamenti Didattici
                                    1. Sono Strutture didattiche dell'Universita':
                                  • a) le Facolta';
                                    • b) Scuole di Dottorato di Ricerca;
                                      • c) Scuole di Specializzazione;
                                        • d) eventuali Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici di qualsiasi altro genere o tipologia nel rispetto della vigente normativa in materia.
                                    • 2. Le Facolta' sono, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei docenti di ruolo dell'Universita'.
                                      3. Le Facolta' si articolano di norma nei seguenti Corsi di Studio: Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato di Ricerca e Master universitari di primo e secondo livello.
                                      4. Le Facolta' deliberano l'istituzione di uno o pi Consigli di Coordinamento didattico relativi a corsi di Laurea e/o di Laurea magistrale che presentino obiettivi qualificanti omogenei.
                                      5. Ogni struttura didattica si dota, di norma, di un proprio Regolamento Didattico. I Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio disciplinano l'organizzazione didattica e il funzionamento dei corsi stessi. Tali Regolamenti sono approvati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal Rettore, previo parere favorevole da parte del Consiglio di Facolta' e del Senato Accademico.
                                      6. La composizione e l'organizzazione della Facolta' e di ciascuna Struttura Didattica sono stabilite dalle specifiche norme dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Universita'.
                                  • Art. 4 Corsi di Studio e Classi di Corsi di Studio
                                      1. I Corsi di Studio che si riferiscono alla Laurea o alla Laurea Magistrale, comunque denominati dall'Universita', aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le stesse attivita' formative indispensabili sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.
                                      2. Le classi sono individuate dai vigenti decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta dell'Universita', con Decreto del Ministro, sentito il C.U.N., unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e delle conseguenti attivita' formative.
                                      3. L'Universita', nell'osservanza della vigente normativa, procede all'istituzione dei Corsi di Studio, individuando in sede di ordinamento didattico le corrispondenti classi di appartenenza nel caso dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. . L'attivazione di pi Corsi di Studi afferenti alla medesima classe devono prevedere nei rispettivi ordinamenti didattici una diversificazione delle attivita' formative secondo le vigenti disposizioni normative.
                                      4. I titoli conseguiti al termine dei Corsi di Studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'art 29 del presente Regolamento.
                                      5. L'attivazione di una Classe di Corso di Studio subordinata all'attivazione di almeno un Corso di Studio ad essa appartenente. Ciascuna Classe di Corso di Studio puo' essere attivata sia da una Facolta' sia in comune tra pi Facolta'. Essa deliberata dal Senato Accademico su proposta motivata della o delle Facolta'.
                                      6. Qualora l'ordinamento didattico di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'Universita' puo' istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi (interclasse), fermo restando che ciascun studente indichi al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente puo' modificare la sua scelta purche' essa sia definitiva al momento dell'iscrizione dell'ultimo anno di corso.
                                      7. I Corsi di Studio possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici e privati.
                                      8. L'Universita' puo' attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, Corsi di Studio con modalita' di erogazione della didattica a distanza.
                                  • Art. 5 Titoli di Studio
                                      1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (o Laurea di primo livello), Laurea Magistrale (o Laurea di secondo livello), Diploma di Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Master universitario di primo livello e Master universitario di secondo livello.
                                      2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il diploma di specializzazione, il Dottorato di Ricerca e i Master universitari sono conseguiti al termine dei rispettivi percorsi formativi istituiti dall'Ateneo.
                                      3. Le lauree e le lauree magistrali sono rilasciate dall'Universita' con l'indicazione della classe ministeriale di appartenenza e la denominazione del Corso di Studio, assicurando che tale denominazione corrisponda agli obiettivi formativi degli stessi.
                                      4. La tipologia, la durata, il numero dei crediti necessari ed i criteri generali per l'organizzazione dei diversi Corsi di Studio sono determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, e sono disciplinati dai relativi regolamenti didattici, in conformita' con tali disposizioni.
                                      5. Compete al Senato Accademico, di concerto con le strutture didattiche interessate, assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale e considerando la richiesta di qualificazione professionale e l'esigenze sociali del territorio di appartenenza.
                                      6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, secondo le modalita' previste dal presente Regolamento.
                                      7. L'Universita', sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri, la durata dei Corsi di Studio puo' essere variamente determinata, fatte salve eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.
                                      8. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresi, a coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
                                  • Art. 6 Corsi di Studi Interfacolta' ed Interuniversitari - Rilascio Titoli Congiunti
                                      1. I Corsi di Studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facolta' dell'Universita' (Corsi di Studio interfacolta') o mediante convenzioni con altri Atenei (Corsi di Studio interuniversitari) italiani ed esteri.
                                      2. L'Universita' puo' rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altri Atenei italiani ed esteri sulla base di apposite convenzioni.
                                      3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interfacolta' ed interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano didattico ed attribuiscono ad una tra le Facolta' o ad uno tra gli Atenei convenzionati, l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilita' amministrativa del corso, compreso il rilascio del titolo di studio, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
                                      4. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interuniversitari sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite dai Rettori degli Atenei interessati, recependo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
                                  • Art. 7 Crediti Formativi Universitari (CFU)
                                      1. L'unita' di misura dell'impegno richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario il credito formativo universitario (CFU).
                                      2. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, mirata all'acquisizione delle conoscenze ed abilita' che caratterizzano l'attivita' facente parte del curriculum.
                                      3. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi eventualmente diversificata per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o impegnati non a tempo pieno.
                                      4. Sulla base di specifiche Convenzioni stipulate dall'Universita', le Facolta' ovvero su delega di queste, i competenti Consigli di Coordinamento Didattico, possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati nel rispetto della normativa vigente in materia e con procedure definite negli appositi Regolamenti, di crediti acquisiti dallo studente per competenze ed abilita' professionali, ovvero di competenze ed abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' o altro Ateneo abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo.
                                      5. Il riconoscimento da parte dell'Universita' di crediti acquisiti presso altri Atenei italiani o esteri puo' essere determinato in misura automatica sulla base di apposite convenzioni approvate dagli Organi Accademici nel rispetto della vigente normativa in materia.
                                      6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso di Studi dell'Universita', ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altro Ateneo anche estero, il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, compete al competente Consiglio di Coordinamento Didattico con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento Didattico di Facolta'.
                                      7. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea dell'Universita' ad un altro, ovvero da un altro Ateneo all'Universita', i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dai citati Regolamenti. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima classe, la quota dei crediti riconosciuta per un medesimo settore scientifico disciplinare non puo' essere inferiore al 50% di quelli gia' maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalita' a distanza, la quota minima del 50% riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del vigente regolamento ministeriale in materia.
                                  • Art. 8 Compiti Didattici delle Facolta'
                                      1. La Facolta', programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli di studio. Le attivita' didattiche della Facolta' si esplicano sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative didattiche, di cui all'art. 48 del presente Regolamento, che possono portare al miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica. Le attivita' didattiche della Facolta' possono essere effettuate anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' partecipando ad iniziative didattiche promosse da altri enti.
                                      2. Il Consiglio di Facolta' verifica, riguardo alle risorse dei docenti di ruolo, il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti dalla vigente normativa e propone ai competenti Organi Collegiali di Ateneo, nell'ambito dei piani di sviluppo triennali dell'Universita', la programmazione delle risorse di docenza di ruolo al fine di soddisfare i suddetti requisiti. Il documento di programmazione, sulla base dell'offerta didattica proposta dalla Facolta', deve contenere:
                                      3. Annualmente, prima dell'inizio delle attivita' didattiche, la Facolta' redige un documento in cui viene evidenziato lo stato di attuazione del piano di sviluppo di propria competenza, proponendo eventuali fattori correttivi al Senato Accademico nonche' verificando le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili da ciascun Corso di Studi previsti dalla vigente normativa.
                                      4. La Facolta' puo' organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonche' attivita' culturali, formative e di orientamento e tutorato.
                                      5. Il Regolamento delle singole Facolta' (nel caso di Corsi di Studio interfacolta' i Regolamenti di ciascuna delle Facolta' interessate) disciplinano il funzionamento dei Consigli di coordinamento didattico previsti dalla vigente normativa di Ateneo e richiamati dall'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
                                      6. Il Consiglio di Facolta', nel quadro degli indirizzi emanati dal Senato Accademico, tenuto, da un punto di vista didattico, a deliberare su eventuale proposta dei Consigli di Coordinamento Didattico:
                                      7. Il Preside ha il compito di sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facolta', esercitando ogni forma di controllo e vigilanza riguardo i doveri didattici di tutti docenti.
                                      8. L'offerta didattica della Facolta' pubblica e quest'ultima ne assicura la massima promozione ed informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici. La Facolta' pubblica una Guida dove viene riportata l'offerta didattica ed i servizi per gli studenti.
                                  • Art. 9 Compiti Didattici dei Consigli di Coordinamento Didattico
                                    • Art. 10 Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio
                                      • Art. 11 Istituzione, Attivazione, Modificazione e Disattivazione dei Corsi di Studio
                                        • Art. 12 Requisiti di Ammissione ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale
                                          • Art. 13 Manifesto Annuale degli Studi
                                            • Art. 14 Orientamento e Tutorato
                                              • Art. 15 Formazione Professionale
                                                • Art. 16 Commissioni per la Valutazione della Didattica dell'Universita'
                                                  • Art. 17 Responsabilita' sul Regolare Svolgimento dell'Attivita' Didattica
                                                  • TITOLO III: TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
                                                    • Art. 18 Corsi di Laurea
                                                      • Art. 19 Corsi di Laurea Magistrale
                                                        • Art. 20 Corsi di Specializzazione
                                                          • Art. 21 Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca
                                                            • Art. 22 Corsi di Master Universitari di 1° e 2° livello
                                                              • Art. 23 Calendario delle Attivita' Didattiche
                                                                • Art. 24 Tipologia ed Articolazione degli Insegnamenti
                                                                  • Art. 25 Mutuazione e Sdoppiamento degli Insegnamenti
                                                                    • Art. 26 Esami e Verifiche del Profitto
                                                                      • Art. 27 Prove Finali e Conseguimento delle Lauree, delle Lauree Specialistiche o Magistrali
                                                                        • Art. 28 Commissione Paritetica di Facolta'
                                                                          • Art. 29 Certificazioni e Supplemento al Diploma
                                                                            • Art. 30 Promozione e Pubblicita' dell'Offerta Didattica
                                                                            • TITOLO IV: DIRITTI E DOVERI DIDATTICI DEGLI STUDENTI
                                                                              • Art. 31 Modalita' di Iscrizione ai Corsi di studio
                                                                                • Art. 32 Studenti a Tempo Pieno
                                                                                  • Art. 33 Studenti non a Tempo Pieno e Studenti Lavoratori
                                                                                    • Art. 34 Studenti Fuori Corso
                                                                                      • Art. 35 Sospensione degli Studi
                                                                                        • Art. 36 Riconoscimento dell'Attivita' Formativa Svolta da Studenti "Decaduti o Rinunciatari"
                                                                                          • Art. 37 Curricula
                                                                                            • Art. 38 Piani delle Attivita' Formative
                                                                                              • Art. 39 Sanzioni Disciplinari
                                                                                              • TITOLO V: MOBILITA' DEGLI STUDENTI
                                                                                                • Art. 40 Trasferimenti degli Studenti ad altro Corso di Studio dell'Universita'
                                                                                                  • Art. 41 Trasferimenti degli Studenti da altri Atenei
                                                                                                    • Art. 42 Didattica internazionale
                                                                                                      • Art. 43 Ammissione alla Frequenza di Singole Attivita' Didattiche Formative
                                                                                                        • Art. 44 Trasferimento degli Studenti dell'Universita' presso altri Atenei
                                                                                                          • Art. 45 Mobilita' Studentesca e Riconoscimento di Studi compiuti all'estero
                                                                                                            • Art. 46 Mobilita' degli Studenti nell'ambito del Dottorato internazionale
                                                                                                            • TITOLO VI: ATTIVITA E DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI DI RUOLO
                                                                                                              • Art. 47 Mobilita' Internazionale degli Studenti
                                                                                                                • Art. 48 Doveri Didattici dei Professori e dei Ricercatori
                                                                                                                  • Art. 49 Compiti di Gestione
                                                                                                                    • Art. 50 Professori Aggregati
                                                                                                                      • Art. 51 Registrazione dell'Attivita' Didattica dei Docenti
                                                                                                                        • Art. 52 Utilizzazione di Docenti Esterni
                                                                                                                        • TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE
                                                                                                                          • Art. 53 Allegati
                                                                                                                            • Art. 54 Approvazione del Regolamento Didattico di Ateneo
                                                                                                                              • Art 55 Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo
                                                                                                                                • Art. 56 Norme Finali e Transitorie

                                                                                                                              Elenco dei regolamenti in formato pdf.