Il Consiglio degli Studenti è l'Organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Università Statuto e Regolamenti (Titolo II art.10).
Mansioni
Il Consiglio degli Studenti espleta le seguenti funzioni:
- esprime pareri in merito a:
i programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;
Regolamento didattico di Ateneo;
proposte degli Organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;
- esprime pareri e formula proposte su:
l'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attività
integrative e tutorie;
interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art.51 del presente Statuto;
formulazione del Regolamento degli studenti.
- designa il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 48;
- esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Modalità di elezione
Il Consiglio degli Studenti è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica due anni. Le elezioni dei componenti elettivi si svolgono, sulla base del Regolamento Elettorale, separatamente per ciascuna Facoltà.











Consiglio degli Studenti



